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MODALITÀ APPLICATIVE  PER LA CONCESSIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA DI CUI ALL’ARTICOLO 79 DEL DECRETO-LEGGE 14 AGOSTO 2020, N. 104 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 13 OTTOBRE 2020, N. 126.

La misura prevede l’attribuzione di un credito d’imposta pari al 65% destinato alle strutture turistico-alberghiere, agrituristiche, termali e all’aria aperta per la realizzazione di interventi di riqualificazione e miglioramento delle strutture.

 

Soggetti destinatari: imprese esistenti alla data del 01 gennaio 2012 per l’esercizio di:

  1. Strutture alberghiere (alberghi, villaggi albergo, RTA, alberghi diffusi, altre)
  2. Agriturismi;
  3. Stabilimenti termali;
  4. Strutture ricettive all’aria aperta (villaggi turistici, campeggi, parchi vacanza, altre)

 

Interventi ammissibili:

  1. Manutenzione straordinaria;
  2. Restauro e risanamento conservativo;
  3. Ristrutturazione edilizia;
  4. Eliminazione delle barriere architettoniche;
  5. Interventi di incremento dell’efficienza energetica (interventi generali, sull’involucro, collettori solari, climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria, sistemi di building automation, nuovi impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo, colonnine di ricarica)
  6. Adozione di misure antisismiche;
  7. Acquisto di mobili e componenti di arredo a condizione che abbiano finalità di incremento dell’efficienza energetica;
  8. Piscine termali e attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento di attività termali (solo stabilimenti termali)

 

Agevolazioni concedibili:

E’ concesso un credito d’imposta pari al 65% calcolato sulle spese sostenute dal 1 gennaio 2020 al 6 novembre 2021. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di incentivo per una sola struttura ricettiva.

 

Regime di aiuti e massimali:

Si applica il Reg. 1407/2013 “de minimis” e il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato nell’emergenza Covid-19. Importo massimo dell’aiuto: 200 mila euro; ciò significa che l’importo massimo dell’investimento non può superare l’importo di euro 307.692,30. Alternativo e NON cumulabile con altri aiuti.

 

Procedure di accesso: Domanda tramite procedura on-line firmata digitalmente a partire dalle ore 12.00 del 09 Giugno 2022 sino alle ore 17.00 del 13 Giugno 2022. Necessario possedere SPID/CIE/CNS

 

Concessione: Entro 60 gg. il Ministero del Turismo procede alla concessione dei crediti d’imposta sulla base dell’ordine cronologico di ricezione delle domande. Entro 30 gg. autorizzazione alla fruizione dei crediti d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione.

 

Stanziamento:  180 milioni per l’anno 2020 e 200 milioni per l’anno 2021

 

Trattamento fiscale:  non concorre alla formazione del reddito. Va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di concessione e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi sino a quando se ne conclude l’utilizzo.