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E' stato approvato il modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta previsto per le imprese agricole che effettuano investimenti in Sardegna e nelle altre regioni del Mezzogiorno rientranti nella c.d. ZES unica (Sicilia, Calabria, Campania, Puglia, Basilicata, Molise, Abruzzo) e dal prossimo 31 marzo sarà possibile presentare la richiesta dell'agevolazione.

Beneficiari

Imprese operanti nella produzione di prodotti agricoli e nel settore forestale e delle micro e pmi attive nella pesca e nell’acquacoltura.

Investimenti ammissibili 

Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale, relativi all'acquisto (anche tramite leasing) di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, realizzazione e ampliamento di immobili strumentali. Gli immobili sono agevolabili anche se già utilizzati. Il valore dei terreni e dei fabbricati non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato.

Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia di importo inferiore a 50.000 euro. Gli investimenti proposti devono essere realizzati e le spese sostenute tra il 1 Gennaio 2025 e il 15 Novembre 2025. 

Misura del Credito d'imposta

Il credito d'imposta è attribuito nella misura massima d'aiuto consentita in base alla Carta degli Aiuti nel settore agricolo e forestale nella misura del 65%, elevabile fino a un massimo dell’80% sulla base di obiettivi specifici di carattere ambientale e climatico o al benessere degli animali e al 100% per imprese attive nel settore forestale e per investimenti nel settore della pesca volti a limitare l’impatto della pesca sull’ambiente e a adeguare la pesca alla protezione della specie. Si rimanda al prospetto allegato.

Procedura di accesso

Le domande si possono presentare a partire dal 31 marzo e sino al 30 maggio 2025 all' Agenzia delle Entrate.

Cumulabilità

Il credito d'imposta è cumulabile con altri Aiuti di Stato nei limiti dell'intensità massima di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato consentito. E' inoltre cumulabile con altre misure agevolative non qualificabili come Aiuti di Stato, come la c.d. 4.0. e 5.0

Disposizioni varie

I beni oggetto di agevolazione devono entrare in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione (pena esclusione e conseguente rideterminazione dell'Aiuto) e mantenuti per almeno 5 anni. Le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES Unica per almeno 5 anni.