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Il Fondo di Competitività delle imprese interviene per concedere prestiti a condizioni di mercato di importo non superiore ad euro 10.000.000.

Possono beneficiare dell’intervento del Fondo Competitività le imprese che intendono realizzare un Progetto di Sviluppo nell’ambito di una unità produttiva ubicata in Sardegna.

Oggetto e scopo del finanziamenti

Il Fondo Competitività interviene attraverso l’erogazione di un prestito per finanziare la realizzazione di Progetti di Sviluppo, che non sia materialmente completato o realizzato alla data di presentazione della domanda o della manifestazione di interesse, nel caso di operazioni cofinanziate con risorse europee (SIE), alla data di emissione del provvedimento di autorizzazione all’intervento del Fondo.

I Progetti di Sviluppo devono avere ad oggetto:
a) la creazione di una nuova azienda;
b) la creazione di una nuova unità produttiva;
c) l’ampliamento della capacità di un'unità produttiva esistente;
d) la diversificazione di un'unità produttiva esistente;
e) la ristrutturazione di un'unità produttiva esistente;
f) la realizzazione di nuovi investimenti materiali;
g) l’acquisizione di un'unità produttiva esistente che sarebbe stata chiusa in assenza dell’acquisizione, al fine di garantire la salvaguardia, anche parziale, dell'occupazione esistente e il rilancio dell’attività. Il Progetto di investimento può riguardare anche l'acquisizione delle quote dell'impresa, in tal caso l’ammontare dell’intervento del Fondo Competitività è determinato esclusivamente in base al valore degli attivi che devono essere trasferiti e la transazione deve avvenire tra investitori indipendenti;
h) la realizzazione di interventi di reindustrializzazione aventi ad oggetto il riutilizzo di immobili

- in disuso, e/o dismessi, e/o in corso di dismissione da oltre due anni alla data di presentazione della domanda, per avvenuta cessazione dell’attività di impresa;
oppure
- di proprietà di società sottoposta a procedura concorsuale o che sia stata posta in liquidazione o che sia oggetto di procedura esecutiva immobiliare;

i) la realizzazione di interventi di riattivazione, per lo svolgimento di un’attività uguale o funzionalmente analoga/complementare a quella svolta precedentemente, di un’azienda e o di un ramo d’azienda:
- del quale sia stato accertato un permanente stato di inattività per almeno un anno precedente alla data di presentazione della domanda,
oppure
- di proprietà di società sottoposta a procedura concorsuale o che sia stata posta in liquidazione o che sia oggetto di procedura esecutiva immobiliare.

I prestiti sono riconducibili alle forme tecniche del leasing finanziario immobiliare o del mutuo ipotecario.