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CREDITO DI IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

Beneficiari

Il comma 1 dell’articolo 125 stabilisce che la disposizione in esame trova applicazione nei riguardi di «soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti».

 

Spese ammissibili

Il credito d'imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione spetta in relazione alle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Le spese possono essere divise in due categorie:

  1. quelle sostenute per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale o per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  2. quelle sostenute per l’acquisto di:
  • dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • prodotti detergenti e disinfettanti;
  • dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedenti, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  • dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

 

 

Contributo

Il credito d’imposta pari al 60% delle spesa ammissibili sostenute nel 2020, non può superare la misura di 60.000 euro per ciascun beneficiario.

 

 

Utilizzo 

Il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione, è utilizzabile al sostenimento delle spese agevolabili:

  • in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24);
  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa; o, in alternativa
  • entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà.

 

CREDITO DI IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Beneficiari

Il credito d'imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, ai sensi del comma 1 dell’articolo 120, è riconosciuto «ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell’allegato 1, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore».

Il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro è previsto in riferimento alle spese necessarie alla riapertura in sicurezza delle attività.

In particolare, deve trattarsi di:

  1. attività di impresa, arte o professione esercitata in luogo aperto al pubblico (ovvero in luogo al quale il pubblico possa liberamente accedere, senza limite o nei limiti della capienza, ma solo in certi momenti o alle condizioni poste da chi esercita un diritto sul luogo) ricompresa nell’elenco sotto riportato:
  • 551000 Alberghi
  • 552010 villaggi turistici
  • 552020 ostelli della gioventù
  • 552030 rifugi di montagna
  • 552040 colonie marine e montane
  • 552051 affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
  • 552052 attività di alloggio connesse alle aziende agricole
  • 553000 aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
  • 559010 gestione di vagoni letto
  • 559020 alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
  • 561011 ristorazione con somministrazione
  • 561012 attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
  • 561020 ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
  • 561030 gelaterie e pasticcerie
  • 561041 gelaterie e pasticcerie ambulanti
  • 561042 ristorazione ambulante
  • 561050 ristorazione su treni e navi
  • 562100 catering per eventi, banqueting
  • 562910 Mense
  • 562920 catering continuativo su base contrattuale
  • 563000 bar e altri esercizi simili senza cucina
  • 591400 attività di proiezione cinematografica
  • 791100 attività delle agenzie di viaggio
  • 791200 attività dei tour operator
  • 799011 servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento
  • 799019 altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio NCA
  • 799020 attività di guide e degli accompagnatori turistici
  • 823000 organizzazione di convegni e fiere
  • 900101 attività nel campo della recitazione
  • 900109 altre rappresentazioni artistiche
  • 900201 noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
  • 900202 attività nel campo della regia
  • 900209 altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
  • 900400 gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
  • 910100 attività di biblioteche ed archivi
  • 910200 attività di musei
  • 910300 gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
  • 910400 attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
  • 932100 parchi di divertimento e parchi tematici
  • 932920 gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
  • 960420 stabilimenti termali
  1. associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore.

 

Spese ammissibili

Le spese in relazione alle quali spetta il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro sono suddivise in due gruppi:

  • interventi agevolabili;
  • investimenti agevolabili.
  1. Gli interventi agevolabili sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARS-Co V-2:
  • quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l’acquisto di arredi di sicurezza;
  • gli interventi per l’acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza (cosiddetti “arredi di sicurezza”).
  1. gli investimenti agevolabili sono quelli connessi ad attività innovative, tra cui sono ricompresi quelli relativi allo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (c.d. termoscanner) dei dipendenti e degli utenti.

 

Contributo

Il credito d’imposta è pari al 60% della spesa ammissibile sostenute nel 2020, con un limite massimo di 80.000 euro per ciascun beneficiario.

 

Utilizzo

Il credito d’imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro è utilizzabile:

  • esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24); o, in alternativa
  • entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.