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Art. 37 Legge 25 luglio 1952 n. 949

Possono beneficiare degli interventi agevolativi le imprese artigiane, annotate con la qualifica di impresa artigiana nel Registro delle Imprese che abbiano stipulato con le Banche contratti di finanziamento destinato esclusivamente:

  1. a) all'acquisto del terreno specificamente destinato alla costruzione e/o all'ampliamento di fabbricati posti al servizio dell’attività artigiana dell’impresa.
  2. b) all'acquisto, alla costruzione, alla ristrutturazione, all’ampliamento e all’ammodernamento di fabbricati dell’impresa ivi incluse le spese per lavori e impianti finalizzati alla tutela dell’ambiente e alla sicurezza dei luoghi di lavoro e le spese tecniche di progettazione;
  3. c) all’acquisto di macchine, attrezzature autoveicoli nuovi, ovvero usati, incluse le spese per gli impianti e le attrezzature connesse al sistema informatico e comunicazionale;
  4. d) all’acquisto di software, diritti di brevetto e licenze e alla realizzazione di siti web a sostegno dell’immagine e per la promozione dell’impresa artigiana, alle attività di studio e progettazione necessarie all’introduzione di innovazioni nel processo produttivo;
  5. e) all’acquisto di scorte di materie prime e di prodotti finiti.

Le operazioni di finanziamento, stipulate al tasso di interesse e alle altre condizioni economiche liberamente concordate tra le parti, possono prevedere un periodo di utilizzo e/o di preammortamento della durata massima di 12 mesi per gli investimenti destinati a fabbricati (acquisto, costruzione, ristrutturazione, ampliamento ed ammodernamento di fabbricati) e di 6 mesi per tutti gli altri investimenti.

Misura delle agevolazioni

Contributo in conto interessi

Per la quota del finanziamento ammessa al contributo in conto interessi, il contributo stesso è determinato in misura percentuale del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento pari al 64%.

Contributo in conto capitale

La spesa al netto di imposte, sostenuta per la realizzazione dell’investimento beneficia di un contributo in conto capitale nella misura del 40% del costo documentato, erogato unitamente al contributo in conto interessi.

I contributi in conto interessi e in conto capitale sono accreditati direttamente all'impresa beneficiaria in unica soluzione.

Quando il finanziamento per il quale viene richiesto il contributo in conto interessi è garantito - in misura pari almeno al 50% - da un Confidi, è possibile richiedere il contributo per la riduzione dei costi di garanzia con la medesima domanda di agevolazioni finanziarie Il contributo per la riduzione dei costi di garanzia è pari allo 0,50% annuo dell’importo del finanziamento, per un massimo di 5 anni. Il contributo è erogato in forma attualizzata in unica soluzione.