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Art. 23, primo comma, legge 21 maggio 1981, n. 240 Leasing

Possono beneficiare degli interventi agevolativi le imprese artigiane, annotate con la qualifica di impresa artigiana nel Registro delle Imprese che abbiano stipulato con le Società contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto:

  1. a) la locazione del terreno specificamente destinato alla costruzione e/o all'ampliamento di fabbricati posti al servizio dell’attività artigiana dell’impresa.
  2. b) l'acquisto, la costruzione la ristrutturazione e/o l'ampliamento di locali (locazione finanziaria immobiliare);
  3. c) macchine, attrezzi strumentali e automezzi nuovi, ovvero usati (locazione finanziaria mobiliare e di automezzi) posti al servizio dell’attività artigiana dell’impresa, incluse le spese per gli impianti e le attrezzature connesse al sistema informatico e comunicazionale

Contributo in conto canoni

L'importo dell'operazione di locazione finanziaria ammissibile al contributo in conto canoni è pari al valore del bene al netto di imposte, tasse, oneri accessori e spese, diminuito del prezzo convenuto per il trasferimento della proprietà al termine del contratto di locazione finanziaria.

Il contributo in conto canoni è determinato in misura percentuale del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di locazione finanziaria pari al 64%.

La decorrenza del contributo in conto canoni è quella del primo canone periodico di importo costante.

Qualunque sia la maggior durata dei contratti di locazione finanziaria, quella ammissibile al contributo in conto canoni non può essere superiore:

- a 12 anni, se riguarda beni immobili;

- a 6 anni, se riguarda ben i mobili.

Contributo in conto capitale

Per le operazioni di locazione finanziaria è previsto oltre al contributo in conto canoni, un contributo in conto capitale nella misura del 40% della spesa ammissibile, che sarà riconosciuto in due quote.

La prima pari alle spese già sostenute a titolo di anticipo (macrocanone) max 20%,al momento della presentazione della domanda di agevolazione; la seconda quota del contributo in conto capitale verrà pagata al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

  1. a) conclusione ordinaria del contratto (qualora venga riscattato il bene);
  2. b) decorsi 5 anni per le macchine e/o 10 anni per gli immobili (dalla data di consegna del bene) con o senza riscatto del bene.

Quando l’operazione per la quale viene richiesto il contributo in conto canoni è garantita, in misura pari almeno al 50% da un Confidi, è possibile richiedere il contributo per la riduzione dei costi di garanzia pari allo 0,50% annuo dell’importo dell’operazione, per un massimo di 5 anni