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L’intervento del Fondo di Garanzia per le PMI (di seguito “Fondo”) è volto a concedere una garanzia pubblica, assistita dalla garanzia di ultima istanza dello Stato Italiano, su finanziamenti rientranti nella definizione di operazioni di microcredito (ex Decreto MEF n. 176/2014).

La concessione e l’erogazione di detti finanziamenti sono di esclusiva competenza degli intermediari finanziari abilitati all’esercizio del credito.

L'intervento del Fondo mediante la concessione di una garanzia pubblica sulle operazioni di microcredito ha lo scopo di sostenere l'avvio e lo sviluppo della microimprenditorialità favorendone l'accesso alle fonti finanziarie.

Beneficiari

I soggetti beneficiari sono esclusivamente le imprese già costituite o i professionisti già titolari di partita IVA, in entrambi i casi da non più di 5 anni.

Professionisti e imprese non possono avere più di 5 dipendenti, ovvero 10 nel caso di Società di persone, SRL semplificate, cooperative. Ulteriori limitazioni riguardano l'attivo patrimoniale (massimo 300.000 euro), i ricavi lordi (fino a 200.000 euro) e livello di indebitamento (non superiore a 100.000 euro).

 

Settori Ammissibili

Sono ammissibili alla Garanzia Diretta (80% degli investimenti) i soggetti beneficiari finali che svolgono una qualsiasi attività economica, ad eccezione di quelle rientranti nei settori (ateco 2007) seguenti:

A – Agricoltura, silvicoltura e pesca(1);

K – Attività finanziarie e assicurative;

O – Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria;

T – Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico;

U – Organizzazioni ed organismi extraterritoriali.

 

 

Spese Ammissibili

Sono ammissibili i finanziamenti finalizzati all'acquisto di beni e servizi direttamente connessi all'attività svolta (compreso il pagamento dei canoni del leasing, il microleasing finanziario e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative), al pagamento di retribuzioni di nuovi dipendenti o soci lavoratori e al sostenimento dei costi per corsi di formazione.

 

Finanziamento

I finanziamenti possono avere una durata massima di 7 anni, non possono essere assistiti da garanzie reali e non possono eccedere il limite di euro 25.000* per ciascun beneficiario.

Tale limite può essere aumentato di euro 10.000 qualora il finanziamento preveda l'erogazione frazionata, subordinando i versamenti al pagamento puntuale di almeno le ultime sei rate pregresse e al raggiungimento di risultati intermedi stabiliti dal contratto. E' possibile concedere allo stesso soggetto un nuovo finanziamento per un ammontare, che sommato al debito residuo di altre operazioni di microcredito, non superi il limite di 25.000 euro o, nei casi previsti, di 35.000 euro.

 

Le richieste di finanziamento devono essere inviate agli operatori del Microcredito (istituti di credito, confidi, ecc.), previe prenotazione delle garanzie sul sito del MISE.

*Il c.d. “Decreto Cura Italia” del 17 marzo 2020, n. 18 al comma 5 dell’art. 49 eleva da 25.000 a 40.000 euro l’importo massimo delle operazioni di Microcredito imprenditoriale.

prevedendo al contempo che il MEF adegui a tale disposizione le norme attuative recate dal decreto 17 ottobre 2014, n. 176 ad oggi non ancora aggiornate.