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Corsa contro il tempo per l'invio telematico alle Entrate della comunicazione annuale dati Iva per il 2008, che scade lunedì 2 marzo (il 28 febbraio, termine naturale, cade infatti di sabato). Quest'anno non è stato approvato un nuovo modello da parte dell'agenzia dalle Entrate: deve, dunque, essere utilizzato lo stesso dello scorso anno, nel quale non è prestampato l'anno di riferimento.
Soggetti interessati:
l'invio del modello deve essere effettuato direttamente dal contribuente o da un intermediario abilitato e riguarda i dati relativi all'imposta sul valore aggiunto registrati nel 2008 dai titolari di partita Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale Iva, escluse le persone fisiche con un volume di affari uguale o inferiore a 25.822,84 euro, i soggetti sottoposti a procedure concorsuali e quelli indicati all'articolo 74 del Tuir.
La comunicazione dei dati:
La comunicazione annuale Iva è un modello semplificato rispetto alla dichiarazione Iva, in quanto va indicata l'imposta esigibile e quella detratta nell'anno, senza tener conto delle operazioni di rettifica e di conguaglio.
“Sanzioni” - Per l'omissione della comunicazione dati Iva, nonché per l'invio con dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro. E comunque la non presentazione della Comunicazione è sempre punibile.
Ravvedimento:
A differenza delle lettere d'intento, però, non è possibile applicare l'istituto del ravvedimento operoso per l'omesso invio della comunicazione dati Iva o per l'invio con dati incompleti o non veritieri.
Chi si dimentica di inviare alle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute dagli esportatori abituali entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento delle lettere, infatti, può regolarizzare l'omissione entro un anno dalla stessa:
• inviando i dati della dichiarazione di intento ricevuta;
• pagando con il modello F24 (codice tributo 8904) la sanzione ridotta a un quinto del minimo, cioè a 51,60 euro (258 diviso cinque) ovvero un quinto del 100% (20%) dell'Iva non addebitata alle forniture effettuate nei confronti dell'esportatore.