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Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Associazione Bancaria Italiana e le altre rappresentanze d’impresa firmatarie in data 3 agosto 2009 dell’Avviso Comune per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il settore creditizio, hanno concordato un’integrazione (Addendum) al menzionato Avviso, il cui testo – sottoscritto dall’ABI - si riporta in allegato.
L’Addendum integra l’elenco delle misure che le banche possono assumere a vantaggio delle imprese in temporanea difficoltà finanziaria, aggiungendo anzitutto la fattispecie dell’allungamento a 120 giorni delle scadenze del credito a breve termine per il credito agrario di conduzione.
L’Addendum estende inoltre l’ambito di applicazione dei benefici dell’Avviso Comune ai finanziamenti con contributo pubblico in conto interessi o in conto capitale (punto 4 dell’Avviso Comune). In particolare è previsto che tale tipologia di finanziamenti potrà essere oggetto di sospensione /allungamento – fermi restando gli altri requisiti previsti in via generale - a condizione che:
a) la norma di incentivazione sia compresa nell’elenco predisposto e aggiornato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento del Tesoro) sulla base delle indicazioni dei soggetti concedenti le agevolazioni, che abbiano deliberato con proprio atto vincolante l’ammissione dei relativi finanziamenti agevolati ai benefici della sospensione/allungamento dei pagamenti;
b) non debba essere modificato, per effetto dell’operazione di sospensione/allungamento, il piano originario di erogazione dei contributi pubblici.
Pertanto si è previsto che il Ministero dell’Economia e delle Finanze provvederà periodicamente a comunicare alle Associazioni firmatarie dell’Avviso la lista aggiornata delle norme di incentivazione in relazione alle quali è ammissibile l’operazione di allungamento/sospensione dei relativi finanziamenti agevolati, l’ABI pubblicherà la predetta lista nell’apposita sezione dedicata all’Avviso Comune sul proprio sito Internet (www.abi.it).
Per il periodo aggiuntivo di ammortamento, conseguente alla sospensione/allungamento del finanziamento, il mutuatario provvederà alla corresponsione delle rate piene di ammortamento, senza beneficiare di provvidenze di terzi, salvo diversa disposizione da parte dell’Amministrazione che aveva concesso originariamente l’agevolazione.