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Nel decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185 (GURI n. 280 del 29/11/2008) è contenuta una disposizione relativa all'introduzione di meccanismi di controllo per assicurare la trasparenza e l'effettiva copertura di alcune agevolazioni fiscali. In particolare è stata introdotta una procedura di prenotazione per il credito d'imposta per la ricerca previsto dalla legge 296/2006 (Finanziaria 2007) art. 1, commi 280 ss. per assicurare il rispetto dei seguenti stanziamenti di bilancio: • anno 2008 375,5 milioni di euro • anno 2009 533,6 milioni di euro • anno 2010 654 milioni di euro • anno 2011 65,4 milioni di euro. La prenotazione avviene tramite invio telematico di un formulario che l'Agenzia delle Entrate dovrà predisporre entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge (29/11/2008), la procedura sarà attivata entro 30 giorni dall'adozione del formulario. Per le attività di ricerca già avviate alla data di entrata in vigore del decreto legge i soggetti interessati inviano all'Agenzia delle Entrate l'apposito formulario entro trenta giorni dalla data di attivazione della procedura, a pena di decadenza dal contributo; l'inoltro del formulario vale come prenotazione dell'accesso alla fruizione del credito d'imposta. Per le attività di ricerca avviate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'invio del formulario da parte dei soggetti interessati vale come prenotazione dell'accesso alla fruizione del credito di imposta successiva a quello dei soggetti che hanno già avviato gli investimenti alla data di entrata in vigore del decreto legge. I soggetti interessati espongono nel formulario, secondo la pianificazione scelta, l'importo delle spese agevolabili da sostenere, a pena di decadenza dal beneficio, entro l'anno successivo a quello di accoglimento della prenotazione e, in ogni caso, non oltre la chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009. L'utilizzo del credito d'imposta per il quale è comunicato il nulla-osta è consentito, fatta salva l'ipotesi di incapienza, esclusivamente entro il sesto mese successivo al termine di cui al primo periodo e, in ogni caso, nel rispetto di limiti massimi pari, in progressione, al 30 per cento, nell'anno di presentazione dell'istanza e, per la residua parte, nell'anno successivo. L'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati rilevati dai formulari pervenuti, esaminati rispettandone rigorosamente l'ordine cronologico di arrivo, comunica telematicamente e con procedura automatizzata ai soggetti interessati: a) relativamente alle prenotazioni dei soggetti che hanno già avviato gli investimenti alla data di entrata in vigore del decreto legge, esclusivamente un nulla-osta ai soli fini della copertura finanziaria; la fruizione del credito di imposta è possibile nell'esercizio in corso ovvero, in caso di esaurimento delle risorse disponibili in funzione delle disponibilità finanziarie, negli esercizi successivi; b) relativamente alle prenotazioni degli altri soggetti, la certificazione dell'avvenuta presentazione del formulario, l'accoglimento della relativa prenotazione, nonché nei successivi trenta giorni il nulla-osta di cui sopra. Fonte: Europroject