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E' stato firmato il Decreto contenente le Disposizioni Attuative per la presentazione e fruizione del credito d'imposta previsto per le imprese che effettuano investimenti in Sardegna e nelle altre regioni del Mezzogiorno rientranti nella c.d. ZES unica (Sicilia, Calabria, Campania, Puglia, Basilicata, Molise, Abruzzo) e dal prossimo 12 giugno sarà possibile presentare la richiesta dell'agevolazione.

Beneficiari

Tutte le imprese, di qualunque forma giuridica, che non operino nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti (esclusi magazzinaggio e supporto ai trasporti e relative infrastrutture), della produzione, stoccaggio, trasmissione e distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga, dei settori creditizio, finanziario e assicurativo. Le imprese non devono trovarsi in situazione di difficoltà, liquidazione o scioglimento.

Investimenti ammissibili 

Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale, relativi all'acquisto (anche tramite leasing) di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie, nonchè all'acquisto di terreni e all'acquisizione, realizzazione e ampliamento di immobili strumentali. Gli immobili sono agevolabili anche se già utilizzati. Il valore dei terreni e dei fabbricati non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato.

Gli investimenti proposti devono avere un valore compreso tra 200.000 e 100.000.000 di euro. Gli investimenti proposti devono essere realizzati e le spese sostenute tra il 1 Gennaio 2024 e il 15 Novembre 2024. 

Misura del Credito d'imposta

Il credito d'imposta è attribuito nella misura massima d'aiuto consentita in base alla Carta degli Aiuti. Nel caso della Sardegna 50% per le Piccole imprese, 40% e 30% rispettivamente per le Medie e Grandi. Per il Sulcis la percentuale sale al 60%.

Procedura di accesso

Le domande si possono presentare a partire dal 12 Giugno e sino al 12 Luglio 2024 all' Agenzia delle Entrate. In caso di richieste superiori alla dotazione iniziale pari a 1,8 mld, si procederà al riparto dei fondi disponibili.

Cumulabilità

Il credito d'imposta è cumulabile con altri Aiuti di Stato nei limiti dell'intensità massima di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato consentito. E' inoltre cumulabile con altre misure agevolative non qualificabili come Aiuti di Stato, come la c.d. 4.0.

Disposizioni varie

I beni oggetto di agevolazione devono entrare in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione (pena esclusione e conseguente rideterminazione dell'Aiuto) e mantenuti per almeno 5 anni. Le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES Unica per almeno 5 anni. 

 

 

Allegati:
Scarica questo file (Decreto_Attuativo_ZES_Unica_1716123705.pdf)Decreto Attuativo